Semplificazioni. La disciplina del pagamento «facilitato» dopo le novità che sono state introdotte dal decreto legislativo 175

NORME E TRIBUTI13 GENNAIO 2015Il Sole 24 Ore

F24 per risparmio e interessi
Passaggio dal modello non solo per le imposte che sono oggetto di assistenza fiscale

A decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più possibile, per i sostituti d’imposta, effettuare le cosiddette compensazioni interne di ritenute e imposte sostitutive versate in eccesso essendo stato abrogato l’articolo 1, comma 1 del Dpr 445/97.
Le somme rimborsate in base al modello 730. Contestualmente l’articolo 15 del Dlgs 175/2014, intitolato «Compensazione dei rimborsi da assistenza», dispone che, dal 1° gennaio 2015, le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente utilizzando il modello F24, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione (modello 730), ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del Dlgs 241/97 e senza applicazione del limite massimo di compensazione di 700mila euro annuo.
Inoltre, la circolare 31/E del 2014, con cui l’agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali di cui al Dlgs 175/14, chiarisce (in coerenza col passato) che per le suddette compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15mila euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (adempimento introdotto dall’articolo 1, comma 574, della legge 147/13).
La circolare precisa ulteriormente che tale obbligo permane (come in passato) nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97 per compensare i pagamenti di importi, diversi dalle ritenute, dovuti nell’anno successivo.
Un aspetto che la circolare 31/E del 2014 non prende in considerazione riguarda il fatto che non sempre il monte ritenute a disposizione è tale da assorbire i recuperi relativi all’assistenza fiscale rimborsata. Nella norma il recupero è fissato nel solo «mese successivo» che però (in continuità con quanto già accadeva anche in passato) deve intendersi in modo estensivo, vale a dire «a partire dal mese successivo». La circolare tuttavia non tratta di tale questione.
Circa la decorrenza di tale nuova modalità di scomputo la circolare infine precisa essa non si applica alle compensazioni riferite all’anno 2014 quali ad esempio quelle relative al conguaglio di redditi di lavoro dipendente riferiti al 2014.
La compensazione delle ritenute versate in eccesso. Nonostante la rubrica dell’articolo 15 parli solo di «Compensazione dei rimborsi da assistenza», la lettera b) del comma 1 detta una nuova disciplina per le compensazioni delle «eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive», emerse per cause diverse dall’assistenza fiscale. Tali eccedenze, come si è detto non sono più compensabili “internamente”, ma solo nel modello F24; anche in questo caso non si applica il limite di compensabilità di 700mila euro. La circolare non precisa quali siano le eccedenze di versamento di ritenute ed imposte sostitutiva regolate dalla nuova lettera b) dell’articolo 15, comma 1. Si deve ritenere che si tratti delle stesse eccedenze regolate dal Dpr 445/97, in relazione alle quali si può rinviare alla risoluzione 57/E del 2000. Sono comprese nel campo di applicazione della norma, ad esempio, anche le imposte sostitutive sul risparmio amministrato e risparmio gestito; sono invece escluse le imposte sostitutive sui titoli dei «grandi emittenti» e sulle obbligazioni e titoli similari emessi all’estero (Dlgs 239/96) che sono regolate all’interno del decreto stesso. Vi rientrano, inoltre, le eccedenze di acconti delle ritenute sugli interessi dei depositi e c/c bancari di cui all’articolo 26, comma 2, del Dpr 600/73 (codice tributo 1028). Tali acconti sono assimilabili a delle eccedenze di versamento in quanto versati prima del momento nel quale le ritenute cui si riferiscono sono operate.
Inoltre sono comprese non solo le eccedenze derivanti da versamenti eccedenti quanto effettivamente trattenuto, ma anche quelle derivanti dal rimborso al “sostituito” di ritenute prelevate in eccesso rispetto al dovuto.
Infine è confermato che la compensazione nel modello F24 prevista dalla lettera b) citata (e quindi senza soggiacere al limite di 700mila euro e all’obbligo apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile) può essere fatto anche con ritenute o imposte sostitutive non appartenenti alla stessa categoria di reddito. È bene infine ricordare che già dal 1° gennaio 2011 è vietato l’utilizzo di crediti erariali in compensazione con modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed oneri accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento (confronta l’articolo 31, comma 1, del decreto legge 78/10).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Marco Piazza
Antonella Scagliarini

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