Ricevo e pubblico per conto di Carlo Cittadino

Vi invito gentilmente a diffondere nella rete a tutti questa ignobile storia 
Il 31.01.2013  il Tar di Catania con un ordinanza, mi ha reintegrato nel Collegio dei Revisori del Comune di Catania. 
*La sentenza e’ immediatamente esecutiva.* 
L’Amministrazione  da 45 giorni con scuse generiche e inesistenti non mi ha permesso di esercitare il mio diritto dovere. 

N. 00076/2013 REG.PROV.CAU.

N. 03305/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Calogero Cittadino, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Cittadino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via O.Scammacca,23/C;

contro

Comune di Catania, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Santa Anna Mazzeo, con la quale è domiciliato in Catania, via Oberdan, 141, presso l’avvocatura dell’Ente;

nei confronti di

Massimiliano Lo Certo, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Provvidenza, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della delibera n 52 del 26.11.2012 del C.C. di Catania avente ad oggetto “elezione dei componenti il collegio dei revisori dei conti”, con la quale è stato eletto il collegio dei revisori dei conti del comune di Catania per un successivo triennio, nella parte in cui è stato designato quale terzo componente il dott. Lo Certo Massimiliano.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catania e di Massimiliano Lo Certo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso introduttivo appare prima facie provvisto dei necessari presupposti di “fumus” oltre che di danno, coerentemente con l’orientamento giurisprudenziale di cui alla sent. n. 6964/2010 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, alla quale il Collegio aderisce, e che pertanto può essere accolta la domanda cautelare relativamente alla contestata nomina del controinteressato; che le spese della presente fase cautelare possono andare compensate data la peculiarità della fattispecie prospettata

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui alla parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di dicembre 2014, secondo il redigendo calendario.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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