Ambulanti, proroga delle concessioni prima del riordino

Tregua per gli ambulanti, fino al 31 dicembre 2018: lo prevede l’articolo 6, comma 8 del Dl 244/2017 convertito ieri definitivamente in legge con modifiche. Ciò significa che entro la fine del 2018 le amministrazioni interessate (Comuni e Regioni) devono avviare le procedure di selezione pubblica, ma non possono alterare lo stato di fatto, cioè le «concessioni in essere». Per «concessioni in essere» vanno intese quelle comunque utilizzate, purché non ritirate per effetto di sanzioni. Si tratta infatti di una proroga simile a quella delle concessioni demaniali balneari, cioè finalizzata all’allineamento delle scadenze per generare situazioni uniformi.
Il provvedimento stabilisce l’intoccabilità delle situazioni, ma contemporaneamente obbliga le amministrazioni locali a redigere gli schemi per le selezioni pubbliche, cioè impone di individuare i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche.
La direttiva Bolkestein (2006 / 123), che ha rivoluzionato il meccanismo delle autorizzazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, è fonte di contrasti fin dal 2010, quando il decreto legislativo 59, all’articolo 70, ha aperto il settore alla concorrenza. Nel luglio del 2012 un’intesa tra Stato e Regioni (n. 83/CU) ha individuato alcuni criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggi, prevedendo l’eliminazione, ad esempio, di discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa: società di capitali cooperative sono state quindi ammesse a concorrere alle assegnazioni, ferma restando l’attenzione per i problemi di ordine sociale e per la garanzia di pluralismo dell’offerta concorrenziale.
La situazione è poi diventata rovente con il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (7 dicembre 2016), che ha espresso orientamenti di forte liberalizzazione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio, sottolineando che tali attività non richiedono particolari investimenti e che gli operatori esistenti non possono essere eccessivamente favoriti, a scapito di nuovi concorrenti. L’Autorità garante è anche fortemente contraria ai rinnovi automatici ed ai vantaggi accordati al gestore uscente, poiché legge in modo formale l’articolo 12 della direttiva servizi Bolkestein 2006 / 123 e l’articolo 16 del decreto legislativo 59/2010 attuativo di tale direttiva.
Il problema dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è analogo a quello delle concessioni turistiche sul demanio marittimo, fermo restando che la conferenza unificata del 5 luglio 2012 (per le aree pubbliche) dà ampio spazio agli obiettivi di politica sociale e di sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, prevedendo ad esempio termini minimi e massimi (da 7 a 12 anni) di durata. Detti termini sono diretta conseguenza delle esigenze di ammortamento e di remunerazione degli investimenti, anche immateriali; ai termini, poi, si aggiungono criteri di priorità per il rinnovo delle concessioni, al fine di valorizzare l’esperienza professionale acquisita e tener conto delle esigenze di carattere occupazionale e sociale della categoria dei commercianti e dei dipendenti.
Oltretutto, sottolinea già dal 2012 la Conferenza unificata, va dato adeguato spazio ai problemi di ordine sociale, evitando la riduzione del pluralismo dell’offerta concorrenziale. Entro il 2018, quindi, tutti questi temi potranno essere approfonditi dagli enti locali, con specifiche procedure di selezione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Guglielmo Saporito

Categorie: Uncategorized | Lascia un commento

Navigazione articolo

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Powered by WordPress.com. di Contexture International.

Scopri di più da Nunzio Spanò da Bronte

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading