http://www.meteoweb.eu/foto/etna-vulcano-eruzione-webcam/id/841355/#1
Inviato da iPhone
http://www.meteoweb.eu/foto/etna-vulcano-eruzione-webcam/id/841355/#1
Inviato da iPhone
https://www.youtube.com/watch?v=oONju-WMbag&sns=em
Inviato da iPhone
http://156.54.128.62/bronte/mc/mc_attachment.php?mc=10797
Condivisa tramite App Google
Inviato da iPhone
http://156.54.128.62/bronte/mc/mc_attachment.php?mc=10807
Condivisa tramite App Google
Inviato da iPhone
Condivisa tramite App Google
Inviato da iPhone
di Norme e Tributi
L’agenzia delle Entrate ha abolito il codice tributo 8120 con il quale si doveva pagare la sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di un’attività.
L’abolizione è una conseguenza della novità introdotta dal decreto sulle semplificazioni fiscali n. 193/2016, ossia della cancellazione delle sanzioni dovute da chi non comunicava all’agenzia delle Entratela chiusura dell’attività.
La sanzione andava da 516 euro a un massimo di 2.065 euro, ma l’importo poteva essere ridotto usufruendo di una delle varie tipologie di ravvedimento operoso (ravvedimento sprint, ravvedimento breve, ravvedimento lungo eccetera). L’iscrizione a ruolo della sanzione non era eseguibile se il contribuente provvedeva a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La cancellazione del codice tributo è avvenuta con la risoluzione n. 7/E/2017 di ieri.
Il decreto semplificazioni aveva anche stabilito la cancellazione, da parte dell’agenzia delle Entrate, delle partite Iva inattive da almeno tre anni.
OPPORTUNITA’ LAVORATIVE 17.01.17.pdf
Inviato da iPhone